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La Sentencia que hizo ciudadano al Prof. Guillén y a sus hijos.El tribunal de Caltanissetta, en la causa "Guillén, Horacio y otros c. MIN", dictó sentencia a favor del Profesor Guillén y de sus cinco hijos, reconociendo que son ciudadanos italianos jure sanguinis.
Texto en italiano. TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE. REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano, II tribunale» composto dai magistrati signori; dott. Daníele Marraffa, Presidente, dottssa Gabriella Canto, giudice dott. Cesare Zucchetto, giudice rel. ha pronunciato la seguente. SENTENZA nel procedimento promosso con atto di citazione iscritto al n.1722 R.G. Da Horacio Pedro Guillen, nato a Buenos Aires (Argentina) il 09.10,1944; María Constanza Guillen, nata a Buenos Aires (Argentina) il 1.2.04,1975; Nicolás Emanuel Guillen, nato a Buenos Aires (Argentina) i1 22.05.1976; Mauro Esteban Guillen, nato a Buenos Aires (Argentina) il 04.11.1979; Juan Pablo Julio Guillen, nato a Buenos Aires (Argentina) il 31.01,1984; María Magalí Guillen, nata a Buenos Aires (Argentina) il 23.07.1987; tutti residenti in Buenos Aires (Argentina), elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Gabriele Cantaro e Maria Teresa Montalbano in Enna ; -attori- contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, dom. ex lege presso 1'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta - convenuto, contumace - e contro Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissctta - convenuto, contumace -Ogg.: riconoscimento dello stato di cittadinanza. Conclusioni degli attori: "accertare lo status di cittadino italiano degli attori, per discendenza diretta dal nonno materno Vincenzo Montaperto e dalla di lui figlia, Dolores María Gracia Montaperto, madre di Horacio Pedro Guillen e nonna dei restanti attori; ordinare, per l'effetto, all’ufficiale dello Stato civile di Nicosia, ultima residenza in Italia degli avi degli odierni attori, di procedere alla iscrizione dei nominativi degli attori nei registri della cittadinanza. Con liquidazione di spese, competenze ed onorari in favore dei sottoscritti procuratori che le hanno anticipate". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Esponevano gli attori in citazione; di avere diritto di veder riconosciuto il loro status di cittadini italiani, qualità giuridica che derivava loro dalla discendenza diretta da Vincenzo Montaperto, come di seguito: Vincenzo Montaperto, cittadino italiano, nato a Nicosia, il 24 novembre Evidenziavano che, rivoltisi al consulato italiano per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, l’ufficio aveva rifiutato di esaminare la demanda perché la 'trasmissione dello status civitatis sarebbe stata interrotta dal matrimonio di Dolores María Gracia Montaperto con il cittadino argentino Pedro Guillen. Secondo l’ufficio, in ossequio alla uniforme prassi amministrativa adottata, alla fattispecie continuava ad applicarsi la vecchia normativa sulla cittadinanza di cui alla L. n. 555/1912. Consideravano gli attori che la normativa de qua era stata dichiarata incostituzionale e pertanto sostenevano che non doveva essere applicata. Evidenziavano, diversamente, la sussistenza di numerosi profili di illegittimità. In corso d’istruttoria venivano richieste informazioni, ai sensi dell’art. All’udienza del 13.6.07 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascrite. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il coleggio che la domanda sia fondata. Va premesso che le vicende genealogiche, come sopra indicate, risultano tutte documentate dalle certificazioni anagrafiche prodotte in atti. Ciò posto, va osservato che, dalle informazione acquisite, risulta che, per il periodo storico che interessa, vale a dire dalla data del matrimonio – 16.12.1943 -della cittadina italiana Dolores María Gracia Montaperto con il cittadino argentino Pedro Guillen e la data di entrata in vigore della Costituzione Italiana, la legislazione argentina non prevedeva l'automatico acquisto della cittadinanza argentina da parte della moglie del cittadino argentino (si veda, al riguardo, la nota in data 7.12.2005, n. 4199, dell'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires). Ne deriva, conseguenzialmente che, nonostante il matrimonio con il cittadino argentino, la cittadina italiana Dolores María Gracia Montaperto non aveva perduto la cittadinanza italiana, neppure nella vigenza della Legge sulla cittadinanza italiana del 13.6.1912 n. 555. Invero, l’art. 10, co. 3, di detta Legge, prevedeva 1'automática perdita della cittadinanza per la cittadina che si sposasi con uno straniero solo se il marito possedeva una cittadinanza che si comunicava alla moglie per il mero fatto del matrimonio. Può quindi affermarsi che Dolores María Gracia Montaperto, nonostante il matrimonio con cittadino straniero in data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione (per il periodo successivo il problema non si porrebbe neppure in conseguenza dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma indicata - vd. C. Cost. sent. N.87 del 16.4,1975), non aveva perso la cittadinanza italiana. Vi è da considerare, peraltro, che l'attore Horacio Pedro Guillen, nato dal matrimonio di Dolores Maria Gracia Montaperto con Pedro Guillen, è nato nel 1944, quindi nella vigenza della Legge 13.6.1912 n. 555 che prevedeva che la cittadinanza per nascita potesse essere acquistata solo dal figlio di padre cittadino ( art. 1, n. L, L. cit). Anche tale norma è stata dichiarata incostituzionale (C. Cost. Scnt. N.30 del 9.2.1983). Non ignora il collegio le differenti soluzioni giurisprudenziali date dalla Corte di legittimità in ordine all'ambito di operatività del principio di retroattività t delle pronunce di illegittimità costituzionale in punto di norme disciplinanti la cittadinanza. Al riguardo, risulta che un primo filone giurisprudenziale -compendiato, da ultimo, in Cass. 22.11.2000 n. 15062 - è stato poi disatteso dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione in data 19.2.2004, n. 3331. Con il primo degli arresti indicati, la S,C, si è soffermata sulla disamina del problema se, in relazione allo status civitatis, la naturale efficacia retroattiva delle sentenze di incostituzionalità incontri il generale limite temporale del rapporto irretrattabilmente chiuso o esaurito. In tale prospettiva, sulla premessa che la qualificazione di una situazione o dì un rapporto come esaurito non può mai fondarsi sulla norma dichiarata costituzionalmente illegittima, atteso che attraverso detta qualificazione continuerebbe ad applicarsi la norma dichiarata incostituzionale, in aperta violazione del divieto stabilito dal combinato disposto degli artt. 136 comma 1, Cost. e 30, comma 3, della legge n. 87 del 1953, si è osservato, in detta decisione, che lo status civitatis, quale elemento costitutivo della persona costituzionalmente riconosciuto e garantito, e per sua natura assoluto, indisponibile ed inesauribile, e quindi fonte inestinguibile della distinta titolarità delle situazioni giuridiche che lo presuppongono, come tale giustiziabile in ogni tempo in cui rilevi il suo accertamento o la sua tutela, almeno fino al momento in cui non sia intervenuta una statuizione giurisdizionale definitiva opponibile all'efficacia retroattiva della dichiarazione di incostituzionalità. Si è pertanto argomentato che ogni modificazione dell'ordinamento giuridico che incida sulla disciplina dello status non può non esplicare effetti nei confronti di tutti coloro cui detta posizione compete, a prescindere da ogni riferimento temporale, cosi che detto status resta conformato dalla disciplina risultante da ogni intervento demolitorio della Corte Costituzionale, rilevando ai fini dell'acquisto della cittadinanza per nascita non già l'evento nascita, costituente "mero" presupposto della fattispecie acquisiti va, ma la situazione di filiazione da padre o madre cittadini, ed ai fini della perdita della cittadinanza della donna coniugata a cittadino straniero non già l'evento matrimonio, ma l'essere moglie dì uno straniero, senza riguardo alla data delle nozze. Seguendo tale percorso argomentativo, la richiamata sentenza ha conclusivamente ritenuto che l'efficacia congiunta della pronuncia di incostituzionalità della norma che prevedeva la perdita della cittadinanza per matrimonio e di quella che non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina avesse inciso sullo status civitatis di tutte le donne già cittadine che avevano perduto la cittadinanza in conseguenza del matrimonio e di tutti i figli di madre cittadina che non avevano acquistato il corrispondente stato di cittadini in forza di una legge incostituzionale, ed avesse determinato la riespansione di detto status dal I gennaio 1948. Si opina diversamente nella seconda delle suindicate pronunce della S.C.. laddove si evidenzia che il principio cui la sentenza n. 15062 del 2000 fa riferimento - secondo il quale la qualificazione di un rapporto o di una situazione come esaurì ti non può essere determinata dalla applicazione della stessa norma dichiarata incostituzionale, ma da altra disciplina prevedente specifici fatti preclusivi, che impedisce al giudice di fare applicazione di quella dichiarata incostituzionale - appare impropriamente evocato in relazione ad ipotesi in cui il vizio della legge non sia originario, ma derivato dal mutamento del quadro costituzionale dì riferimento, cosi che l'evento produttivo dell'estinzione del rapporto o della situazione giuridica si sia verificato in forza dì una leggo non incisa dalla dichiarazione di incostituzionalità. Si osserva, al riguardo, che il fondare il giudizio di pendenza del rapporto sulla ritenuta ininfluenza della norma dichiarata illegittima per incostituzionalità sopravvenuta vuoi dire, .sostanzialmente, assumere che la dispostone era illegittima sin dal momento della sua entrato in vigore, cosi attribuendo efficacia alla pronuncia di incostituzionalità oltre quel limite temporale che pure si era ritenuto di non rimettere in discussione. In applicazione di detti principi, rilavato che secondo l'art. 10, comma 3, della legge n, 555 del 1912 il matrimonio con lo straniero si poneva come evento di per sé dotato di forza estintiva dello stato di cittadinanza, ritenuto, altresì, che tale norma è da considerare legittima fino al 1 gennaio 1948, deve argomentarsi che la caducazione di tale effetto, unitamente alla norma che lo determinava, non può retrodatare oltre tale data, lasciando cosi fermo l'effetto estintivo prodottosi precedentemente. Rileva tuttavia il collegio che anche l'argomentazione logico giuridica fornita da delta ultima sentenza della S.C. (a ben vedere, focalizzata sul presupposto che la ragione di acquisto, o di perdita, della cittadinanza, sia costituito da un fatto “istantaneo"; nella fattispecie, oggetto di esame da parte delle S.C., il fatto del matrimonio) non vale, comunque, ad impedire l'accoglimento della domanda proposta in questo giudizio. Invero, l’art. 1, n. L, L. n. 555/1912 individua il fatto costitutivo dell'acquisto della cittadinanza per nascita nella circostanza di essere figlio di padre cittadino. La norma non ricollega l'acquisto della cittadinanza, da parte del figlio, con riferimento alla cittadinanza del padre al momento della nascita. Quel che rileva, cioè (come osservato anche da Cass. Sent. n. 15062/00, cit.), non è l’evento nascita, bensì 1a situazione di filiazione da padre cittadino. In tal senso, 1’atto acquisitivo della cittadinanza va individuato nella condizione di essere figlio di padre cittadino, e tale condizione è, necessariamente, permanente nel tempo. Tale interpretazione risulta avvalorata, ad avviso del collegio), dalla considerazione del disposto del comma 1 dell’art. Per quanto sopra, ne consegue che, con l'entrata in vigore della Costituirne ed a seguito della pronuncia di incostituzionalità ella norma di cui all'arti, n. Va pertanto riconosciuta la cittadinanza italiana all'attore Horacio Pedro Guillen. Di conseguenza, va riconosciuta la cittadinanza italiana anche agli altri attori, figli del predetto, in quanto figli di cittadino italiano. Non può essere accolta la richiesta di ordine di iscrizione dei nominativi degli attori nel registro relativo alla cittadinanza dell'ufficio dello stato civile del Comune di Nicosia, posto che gli ultori non risiedono in detto Comune (vd. art. 23 DPR 3.11.2000, n. 396), rilevando comunque che l'iscrizione della sentenza, una volta passata in giudicato, non necessita di ordine giudiziale e che l’iscrizione medesima è subordinata alla prestazione del giuramento di legge. La novità della questione, il difetto di attività processuale oppositiva all'accoglimento della domanda da parte dei convenuti, rimasti contumaci, la mancata produzione del provvedimento consolare di rigetto dei riconoscimento della cittadinanza e, dunque, la mancata prova che la ragione fondante della presente causa sia costituita dal rifiuto dell’amministrazione al riconoscimento della cittadinanza, sono tutti argomenti che giustificano la declaratoria de irripetibilità delle spesse di lite attoree. P. Q. M. Il tribunale, in composizione collegiale, nel procedimento iscritto al n. 1722 R.G., promoso da Horacio Guillén, María Constanza Guillen, Nicolás Emanuel Guillén, Mauro Esteban Guillen, Juan Pablo Julio Guillen, María Magalí Guillen, contro il Ministerio dell’Interno e contro il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa., definitivamente pronunciando, così decide: dichiara che gli attori Horacio Pedro Guillen, nato a Buenos Aires (Argentina) il 09.10,1944; María Constanza Guillen, nata a Buenos Aires (Argentina) il 1.2.04,1975; Nicolás Emanuel Guillen, nato a Buenos Aires (Argentina) i1 22.05.1976; Mauro Esteban Guillen, nato a Buenos Aires (Argentina) il 04.11.1979; Juan Pablo Julio Guillen, nato a Buenos Aires (Argentina) il 31.01,1984; María Magalí Guillen, nata a Buenos Aires (Argentina) il 23.07.1987; sono cittadini italiani; dichiara irripetibili le spese di lite attoree. Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio Cesare Zucchetto, Presidente Daniele Marraffa, |
La Sentencia que hizo ciudadano al Prof. Guillén y a sus hijos.Ciudadanía Italiana |
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